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In sostanza, il concetto di fatto in senso procedurale deve consentire di identificare il rispettivo oggetto procedurale, ovvero - e per astrazione del suo elemento personale - l evento di fatto che deve essere soggetto a procedimento giudiziario. Il concetto di fatto in senso procedurale, in tale misura, svolge una duplice funzione, di massimo significato: da un lato, e sotto la validità del principio accusatorio, determina lo scopo dell eventuale giudizio finale, che deve coincidere, nei termini del principio di congruenza o correlazione, con l oggetto dell accusa formulata dal Ministero Pubblico, come previsto dall art. del codice di procedura penale; d altra parte, determina la portata dell effetto (e l eccezione) di res judicata dell eventuale giudizio finale, come stabilito dall art. º Questo concetto di reati della stessa specie in senso stretto non coincide, come è ovvio, con il concetto di reati della stessa specie a cui l arte. del codice di procedura penale.
Piuttosto, è il concetto di reati della stessa specie che è tipico del regolamento di aggravamento da parte della recidiva specifica dell arte. NO. Dovrebbe essere chiaro, tuttavia, che il concetto procedurale di fatto per definizione non può essere identico al concetto giuridico-penale di -fatto penale-. Per quest ultimo concetto, come già accennato, si identifica la realizzazione imputabile di un certo tipo di penale, che non può essere considerato stabilito se non quando la procedura di cognizione è terminata con l eventuale p pronuncia di una frase Cnatoria.
L oggetto del processo, in altre parole, non può essere identificato con l atto penale che è eventualmente attribuibile all imputato, poiché il processo deve essere diretto, in conformità con la sua funzione di verità, all accertamento se il processo si sia effettivamente svolto. commissione di un atto penale imputabile all imputato.
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Per il resto, se l oggetto procedurale fosse identificato, correttamente, con il presunto atto penale, sarebbe concettualmente impossibile rendersi conto che un assoluzione pronunciata in una prima azione penale, che considerava il fatto indagato inesistente, potrebbe produrre un impedimento procedurale, in virtù di il suo effetto di res judicata, per una nuova sentenza relativa a quello stesso fatto. Piuttosto, l oggetto procedurale concreto, identificato attraverso l applicazione del concetto procedurale fattuale, deve essere compatibile con la possibilità che durante il processo ci saranno modifiche nella classificazione giuridico-penale (provvisoria) di tale oggetto, come è contemplato nel Codice di procedura, relativo al rapporto tra accusa e condanna, nell inc. º dell arte.
E questo può accadere solo nella misura in cui attraverso il concetto procedurale, infatti, viene identificato un complesso di circostanze che potrebbe cambiare la sua specifica qualificazione giuridico-penale.
Pertanto, il concetto procedurale di fatto non deve necessariamente coincidere con il concetto giuridico-penale di unità di fatto, dal momento che non designa altro che la forma della concorrenza di due o più atti criminali che corrisponde a una contesa ideale. E ancora, che questo è il caso può essere stabilito solo attraverso lo sviluppo del processo, in circostanze in cui il concetto procedurale deve effettivamente consentire l identificazione dell oggetto del processo già al momento della formulazione dell accusa, come previsto l arte. b) del codice di procedura penale.
La concezione fattuale (o -naturalistica-), che di solito viene presentata come la concezione più tradizionale, utilizza una -prospettiva naturale- per identificare l -evento di vita storica- nel quadro del quale l imputato avrebbe potuto commettere un reato. Pertanto, il parametro decisivo sembra essere ridotto all esistenza di una connessione spazio-temporale più o meno stretta tra eventi che, quindi, dovrebbero essere giudicati come un unità, che può essere completata da un criterio soggettivo che richiede qualcosa di simile a un - unità di volontà ”.
D altra parte, la concezione normativa-fattuale, sebbene attribuisca rilevanza ai criteri relativi al tempo e al luogo degli eventi, e all oggetto della sua incidenza, postula la necessità di ricorrere anche a criteri -caricati normalmente-, come la -direzione di attacco -, la commensurabilità dei rispettivi contenuti di illegalità, la corrispondenza del significato giuridico-penale dei diversi tipi di criminalità che potrebbero essere stati fatti, tra gli altri. Un vantaggio associato a quest ultima concezione rispetto alla prima è che, pur mantenendo in effetti l autonomia del concetto procedurale, riconosce ancora la pertinenza indiretta ai criteri di valutazione che sono giuridicamente rilevanti dal punto di vista penale.
La chiave è, a questo proposito, che il concetto procedurale deve in effetti consentire l identificazione di una serie di eventi che dovrebbero costituire un oggetto di giudizio giuridico-penale unitario, nel senso preciso che tale serie di eventi deve necessariamente deve essere oggetto di un unica accusa. E questa è una domanda che in nessun caso può essere confusa con la questione se, in risposta a ragioni di economia procedurale, sia appropriato un accumulo di diverse accuse, come previsto dall art. del codice di procedura penale.
Poiché l ultimo criterio per l applicazione del concetto procedurale indica in effetti l adeguatezza di un giudizio giuridico-penale unitario, la concezione normativo-fattuale è in una posizione migliore per riconoscere la funzione (puramente) indicativa che in questo contesto assume la contrapposizione di le nozioni di unità di fatto e di pluralità di fatti in senso giuridico-penale, che corrisponde rispettivamente alla distinzione tra contesa ideale e contesa reale.
Pertanto, mentre una possibile relazione ideale di contesa tra due o più presunti atti criminali - che si trova, in tale misura, in relazione all unità dei fatti - può essere considerata come un indicazione praticamente irrefutabile dell esistenza di un singolo fatto in senso procedurale , una possibile relazione di contesa reale tra due o più presunti atti criminali - che si trova, in tale misura, in relazione alla pluralità dei fatti - conta solo come una debole indicazione dell esistenza di fatti diversi in senso procedurale.
L importanza di delimitare il concetto di fatto in senso procedurale, in quanto qui inte resa, è che in questo modo è possibile determinare la portata del principio ne bis in idem nella sua dimensione di proibizione di più sentenze, nella misura in cui le eccezioni di giudicata residente e contenzioso di pendenza, attraverso le quali è fatta operativo detto divieto, la sua applicabilità è condizionata alle due o più sentenze (rispettivamente successive o simultanee) che sono effettivamente riferite allo stesso fatto al riguardo.
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Come verrà mostrato di seguito, tuttavia, un simile concetto di fatto in senso procedurale trova riconoscimento soltanto nel quadro del diritto processuale penale, nel contesto intratestisdizionale, vale a dire, nel caso della coesistenza di due o più esercizi giurisdizionali da tribunali. I divieti del processo e la punizione multipla nei loro contesti a) Il contesto intraprocessuale Il primo scenario in cui si pone la questione della portata della validità del principio del ne bis in idem ai sensi del diritto penale corrisponde a quanto sopra citato.
“Contesto intraprocessuale”, cioè quel contesto che si distingue per il fatto che è all interno dello stesso processo che sorge l eventuale applicabilità del principio in questione. Il principio del ne bis in idem nel diritto penale in questo contesto il principio può essere operativo solo nella sua dimensione di proibizione della puntura multipla, poiché per definizione non ha senso aumentare l applicabilità di una pluralità di giudizi multipli se è in vista una singola istanza o occasione di giudizio. Altrettanto importante è tenere presente che il divieto di punizione multipla, come standard sostanziale di giudizio, è qui specificato come un divieto il cui campo di applicazione è limitato dal riferimento allo stesso fatto, nel senso dello stesso reato o atto penale, di Concordo con l analisi già offerta di quest ultima nozione.
Secondo quanto già affermato, sono soprattutto le categorie - elaborate dal discorso della dogmatica legale - dell unità di azione penale (o omissione), da un lato, e della contesa apparente o impropria, dall altro, che stanno arrivando in considerazione, come criteri per l applicazione del diritto penale sostanziale, per applicare il divieto di punizioni multiple nel contesto di interesse qui.
Che entrambe le categorie non abbiano espresso riconoscimento legale in alcun modo, tuttavia, per la loro piena rilevanza e applicabilità ai sensi della normativa vigente. Per il riconoscimento di un unità di azione penale (o omissione), che riguarda la questione dell identificazione di una singola istanza dello stesso tipo di penale, risulta essere nient altro che un operazione immanente all identificazione giurisdizionale dell oggetto di assunzione, mentre lo spostamento di una o più regole sanzionatorie in risposta all applicazione preferenziale di un altra, che porta al riconoscimento di un conflitto apparente, risulta essere un fatto della logica dell applicazione (giudiziaria) della legge, fatto salvo il desiderio di evitare una sopravvalutazione, contrariamente alla migliore interpretazione attribuibile interpretabile al legislatore, delle circostanze che sono alla base della punibilità o aggravano il comportamento penale dell imputato.
Pertanto, da un lato, insieme ai criteri tradizionali dell -unità tipica dell azione- e della -unità naturale dell azione-, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono quella forma di unità (-legale-) dell azione nota come -reato-. continua ”, la cui funzione è proprio quella di consentire l identificazione Questo è lungi dal costituire un anomalia.
Sebbene il codice penale spagnolo contenga un regolamento esplicito sia per il cosiddetto -reato continuato- (art.) - sebbene non correttamente configurato come una forma di unità di azione penale - sia per i criteri di riconoscimento di una causa apparente art. º), questo rappresenta piuttosto l eccezione. Il codice penale tedesco, ad esempio, come la generalità dei codici precedenti a quella di nessuna regolamentazione nota al riguardo.
D altra parte, è anche dottrinale e giurisprudenziale stabilito per ricorrere ai criteri che tradizionalmente rendono possibile l affermazione della natura apparente o impropria di un conflitto di reati - paradossalmente: specialità, sussidiarietà (tacita), consumo -, al fine di evitare il doppia considerazione della stessa circostanza o della stessa proprietà di un fatto di rilevanza giuridico-penale.
Quanto precede mostra che il principio del ne bis in idem diventa operativo, in questo contesto, attraverso categorie storicamente elaborate dalla dogmatica legale, senza che sia necessaria la sua consacrazione legale espressa - o possibilmente desiderabile. Ciò non impedisce, tuttavia, che si trovi il divieto di puntura multipla, in particolare nella sua concrezione come divieto di doppia valutazione ad es. consacrato in alcune aree specifiche.