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Il principio del ne bis in idem nel diritto penale c) I contesti del principio del ne bis in idem La lezione fondamentale della precedente revisione di alcuni retroscena sullo status e la portata del principio del ne bis in idem riguarda gli elementi essenziali dei contesti differenziati particolare in cui l applicazione può essere attivata. Nel contesto di ciascuno di questi contesti, possono essere sollevate domande specifiche sulla concrezione del principio, sia come standard di chiusura procedurale sia come standard sostanziale di giudizio.
Il primo contesto che deve essere profilato in modo diverso è quello che potrebbe essere chiamato il -contesto inter giurisdizionale-. È qui che il principio del ne bis in idem, in termini di diritto comparato, opera con il minimo grado di conclusività.
E la ragione di ciò è che questo principio è storicamente costruito sulla base di un ipotesi di unicità della giurisdizione, nel senso che sia la limitazione delle opportunità procedurali per il perseguimento sia la limitazione dell accumulo di sanzioni a da imporre in relazione allo stesso fatto - al di là di come quest ultimo sia compreso - dipendono dal punto di vista dello stesso sistema giurisdizionale sovrano.
Questo è ciò che insegna l esame delle proposte per l internazionalizzazione del principio del ne bis in idem: a questo livello, il principio in questione può essere valido solo sulla base dell adozione di politiche di riconoscimento reciproco e misure cationiche internazionale che limiti efficacemente le possibilità di esercitare poteri giurisdizionali e sanzionatori degli Stati coinvolti.
In un caso specifico al contesto intergiurisdizionale, in cui si deve stabilire se il tribunale di uno Stato - prendendo la sua giurisdizione per scontata - può giudicare o imporre una sanzione per uno o più atti criminali che sono già stati oggetto di azione penale o motivi per l imposizione di una sanzione da parte di un tribunale straniero, la questione si riduce a stabilire se la legge applicabile a tale tribunale contempli o meno il riconoscimento dell esercizio della giurisdizione o del potere sanzionatorio da parte sua.
Certamente, la risposta a questa domanda è sempre contingente. Secondo la legge, come si vedrà ancora, la risposta è data, sia per quanto riguarda il divieto di giudizio multiplo sia il divieto di sanzioni multiple, dalle regole dell art. del codice di procedura penale. Il contesto opposto si identifica con quello che potrebbe essere chiamato, di conseguenza, il -contesto intratestizionale-.
Come anticipato, questo contesto, definito dalla circostanza della possibile molteplicità di casi di persecuzione o punizione all interno dello stesso sistema giurisdizionale, rappresenta l ambito di applicazione storicamente evidente per il principio del ne bis in idem. Pertanto, la consacrazione di ciò nei trattati internazionali è intesa egemonicamente come esclusivamente vincolante per l esercizio della giurisdizione da parte di ciascuno Stato considerato in sé, senza, tuttavia, occuparsi di possibili situazioni di concorrenza tra giurisdizioni tra Stati.
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Ma qui è necessario introdurre un ulteriore distinzione tra due sottocontesti, che potrebbero essere definiti -contesto interprocessuale- e -contesto intraprocessuale-. La ragione di ciò è che solo in un contesto interprocessuale - cioè in un contesto in cui due o più processi potrebbero essere eseguiti (in successione o contemporaneamente) in relazione alla stessa serie di circostanze di fatto - si può prendere in considerazione, come standard di chiusura procedurale, un divieto di più sentenze.
E nella misura in cui in questo contesto interprocessuale, per definizione, un impedimento di un azione penale multipla per la stessa serie di fatti deve operare prima dell eventuale impedimento dell imposizione di sanzioni multiple per lo stesso complesso di fatti, qui può essere superfluo riconoscere, in modo indipendente, il divieto di puntura multipla, come uno standard sostanziale di giudizio.
Poiché è vietato il giudizio multiplo, per definizione non è possibile raggiungere uno scenario di eventuale puntura multipla, purché si osservi lo standard di chiusura procedurale. Ciò spiega, come verrà mostrato di seguito, il tenore della consacrazione dell effetto della res judicata (materiale), nel senso di un principio di -singola persecuzione-, nell art. º del codice di procedura penale, che rende effettivo il divieto di due o più sentenze successive; il suo correlato, che rende effettivo il divieto di due o più giudizi simultanei, è costituito dall eccezione del contenzioso sulla pendenza. Infine, come secondo sottocontesto del contesto intra-giurisdizionale, è possibile differenziare quello che può essere chiamato il -contesto intraprocessuale-.
Queste sono situazioni in cui il divieto di puntura multipla diventa operativo come standard di giudizio in esclusiva attenzione agli atti criminali che sono soggetti allo stesso processo. In tale misura, questo contesto è definito dall impossibilità di applicare il principio del ne bis in idem come un divieto di più sentenze. Una lezione di diritto comparato consiste, a questo proposito, nella constatazione che, nell ambito dello stesso sistema giuridico, la portata esibita dal divieto di puntura multipla in questo contesto di intraprocesso può essere congruente o incoerente.