Avvocati penalisti cassazionisti Milano
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Il contrasto tra il tenore di questa disposizione e il tenore di inc. º dell arte. º dello stesso codice mostra la portata notevolmente più ridotta che il principio del ne bis in idem mostra quando intende presentare domanda in un contesto intergiurisdizionale, essendo soggetto al principio del riconoscimento reciproco dell esercizio della giurisdizione dei rispettivi Stati. Può essere utile, quindi, considerare improvvisamente le disposizioni di inc. º dell arte. Avranno valore in condanne penali straniere.
Di conseguenza, nessuno può essere processato o punito per un reato per il quale era già stato Cnado o assolto per una sentenza definitiva in conformità con la legge e la procedura di un paese straniero, a meno che la sentenza in quel paese non avesse obbedito allo scopo di sottrarre l individuo dalla sua responsabilità penale per reati all interno della giurisdizione dei tribunali nazionali o, quando l imputato lo richiede espressamente, se il rispettivo processo non era stato istruito in conformità con le garanzie del giusto processo o era stato in termini che rivelano mancanza di intenzione di giudicarlo seriamente.
A differenza di quanto stabilito nell arte. º dello stesso codice, il principio del ne bis in idem è qui sancito sia nella sua dimensione di proibizione del giudizio multiplo (-giudicato-) sia nella sua dimensione della puntura multipla (-sanzionata-). La seconda parte del paragrafo sopra citato, tuttavia, rende inequivocabilmente riconoscibili i limiti che sono imposti al riconoscimento dell esercizio della giurisdizione penale da parte di un tribunale straniero, in relazione a entrambe le dimensioni del principio.
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Il riferimento alla possibilità che tale sentenza abbia -obbedito allo scopo di sottrarre l individuo dalla sua responsabilità per i reati all interno della giurisdizione dei tribunali nazionali-, nonché la possibilità che il rispettivo processo non è stato -istruito in conformità con le garanzie del giusto processo- o è stato istruito in un modo che rivela una -mancanza di intenzione di giudicarti seriamente-, conta come dimostrazione conclusiva di un principio di fiducia limitata in per quanto riguarda la legittimità e l efficacia dell esercizio della giurisdizione straniera. R of Justice Studies - No. - Year Questa considerazione è decisiva, a sua volta, per capire perché la disposizione formula espressamente sia un divieto di giudizio multiplo sia un divieto di puntura multipla, a differenza delle disposizioni dell art. º; cioè, capire perché la disposizione non si limita a stabilire un divieto di più giudizi, il cui effetto riflesso potrebbe quindi consistere nell inibizione di un eventuale puntura multipla. La risposta a questa domanda è la seguente. Nei casi in cui, per soddisfare alcuni dei budget menzionati nella seconda parte dell inc. º dell arte. –E purché, in caso di violazione delle garanzie di un giusto processo o mancanza di intenzione di perseguire penalmente, vi sia una richiesta esplicita da parte del convenuto - il divieto di un successivo procedimento giudiziario sussiste comunque la possibilità che a seguito del primo processo - nonostante l irregolarità di quest ultimo - la persona abbia già subito l imposizione di una sanzione per lo stesso atto penale oggetto del nuovo processo. In tale situazione, le disposizioni di inc. º della stessa arte.
In tali casi, la penalità che il soggetto ha adempiuto nel paese straniero sarà addebitata a quella che deve essere scontata, se viene trovato anche Cnado. Vale a dire: a condizione che il processo dinanzi al tribunale straniero abbia comportato l imposizione di una sanzione e che sia stato effettivamente eseguito o eseguito all estero, dovrà essere calcolato in conformità con la sanzione eventualmente imposta dal tribunale. a seguito della seconda prova.
Tutto quanto precede presuppone, tuttavia, che entrambe le sentenze siano state riferite allo stesso -reato-, come richiesto dall inc. º dell arte. che, come già avanzato, limita decisamente l ambito di applicazione del principio del ne bis in idem nel contesto intergiurisdizionale. Qui, sia il divieto del processo multiplo sia il divieto della pena multipla sono applicabili solo fintanto che esiste un identità tra l atto penale con cui la persona era Cnada o assolto dinanzi a un tribunale straniero e l atto penale a cui è rinviato il processo successivo da un tribunale.
Quindi, l arte. dispensa dal concetto (fortemente) estensivo che funziona come una designazione dello stesso in senso procedurale ai sensi dell art. º, adottando, invece, un concetto intenzionale di fatto penale.
E questo si traduce nel fatto che, di fronte a una sentenza Cnatoria o assoluzione pronunciata da un tribunale straniero, il principio del ne bis in idem opera soltanto, inibendo un processo o l imposizione di una sanzione penale da parte di un tribunale, nella misura in cui il fatto che conta come l oggetto del post quell art. presuppone l esistenza di una decisione o assoluzione della Cna stabilita da una sentenza definitiva, si può concludere che il principio ne bis in idem non opera, in questo contesto, di fronte a sentenze straniere che si limitano a provocare un licenziamento. Il principio del ne bis in idem nel diritto penale o come precedente della sanzione consiste nella stessa realizzazione della stessa forma (o tipo) di comportamento penale.
Quanto sopra non rappresenta altro che la formulazione esplicita della doppia questione di identità che è sempre implicata nel riconoscimento dello stesso reato o atto penale, vale a dire: la questione relativa all identità della descrizione della forma di comportamento penale, da un lato, e la domanda relativa all identità dell azione (o omissione) che rende la descrizione in questione, dall altro.
Poiché la seconda domanda di identità è sempre soggetta, per definizione, alla prima - nel senso che la determinazione del fatto che una descrizione sia stata fatta una o più volte dipende da quale sia quella descrizione - si può presumere qui che sia la questione relativa all identità della descrizione della forma di comportamento penale che pone le maggiori difficoltà. In questo quadro, è sufficiente stabilire quali sono le possibilità disponibili per l interprete.
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Da un lato, è ovvio che il concetto dello stesso reato presuppone un rapporto di congruenza tra l una e l altra descrizione che deve necessariamente superare il requisito minimo identificato con il principio della doppia criminalità, poiché ciò è di solito sancito dalla regolamentazione delle procedure di estradizione. Ma per ot ra, non è ovvio senza altro che quella relazione di congruenza tra l una e l altra descrizione debba essere intesa come una relazione di identità in senso logico-formale, cioè come il requisito che l estensione dell una e dell altra sia esattamente la stessa , in modo tale che ogni fatto che è riassumibile sotto uno di essi sia contemporaneamente riassumibile sotto l altro, e viceversa.
Piuttosto, in questo contesto può essere sensato orientare la domanda sull identità di due o più descrizioni di forme di comportamento penale verso i criteri relativi all indipendenza dei rispettivi motivi di illegalità che sono invocati, nel contesto intraprocessuale, per affermare la natura apparente o impropria di una controversia penale.
E questi criteri sono sintetizzati attraverso la seguente formula: due descrizioni del comportamento penale sono (totalmente o parzialmente) identiche quando condividono una o più di quelle proprietà che contano come Art. b) del codice di procedura penale richiede, come requisito di estradizione passiva, che -dal contesto della procedura si può presumere che un accusa sarebbe dedotta contro l imputato per i fatti a lui attribuiti-. L importante, in ciò che ci interessa qui, è notare una conseguenza fondamentale che ne consegue per la determinazione del campo di applicazione del principio del ne bis in idem nel contesto intergiurisdizionale.
Conformemente a quanto precede, nella misura in cui un fatto (in senso esterno) è stato oggetto di procedimento giudiziario o ha comportato l imposizione di una sanzione da parte di un tribunale straniero secondo una descrizione che non condivide lo stesso contenuto di l illegalità con la descrizione in base alla quale tale fatto potrebbe essere perseguito o dare luogo all irrogazione di una sanzione da parte di un tribunale, non considererà quindi lo stesso reato ai fini dell art. del codice di procedura penale.
Questo sarebbe, ovviamente, il caso, ad esempio, se la specifica nocività della realizzazione dell una e dell altra descrizione fosse diversa in considerazione della diversità della natura o dei proprietari delle attività legali specificamente interessate.