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L illustre maestro di Pisa si riferiva già all elemento intellettuale e alla volitiva, sebbene non con la precisione del finalismo - come studieremo - ma coerentemente con la sua posizione dogmatica, per CC in assenza di intelligenza o ci sarebbe un assenza di imputabilità. Per noi, ciò che mancherebbe è la frode e la sua assenza, che è un elemento soggettivo di tipo penale, determinerà l AT della condotta, non l imputabilità che studiamo nel processo di vergogna o colpa.
Né prima né ora abbiamo accettato il concetto civile di frode in campo penale, poiché l intenzione positiva di danneggiare o ferire o ferire può essere utilizzata per una delle forme di frode, il primo grado diretto, ma si dimostrerà insufficiente per l intento delle conseguenze necessarie e inefficaci per cercare di capire l eventuale intento.
Prendendo un punto di partenza in termini di elementi che strutturano l intento e la sua definizione, ci porta brevemente a fare riferimento alle teorie che riguardano l intento:
Teoria della volontà
Per questo, l essenza dell intento è nell elemento volitivo, nella volontà dell agente, c è una determinazione della volontà con lo scopo di ottenere un danno legale e la consapevolezza dell illegalità si basa sulle premesse dell intento. F, A M, CC e Pessina sono considerati seguaci di questa teoria, ma il PF avverte. C (s. Y), che questa teoria non ignora completamente alcuna rappresentazione, poiché comporterebbe una contraddizione in aggettivo, se l intenzione è quella di volere l azione è giuridicamente impossibile e logicamente rinunciare alla rappresentazione del risultato desiderato. Data questa situazione, la teoria della volontà rappresenterebbe implicitamente il risultato.
Teoria della rappresentazione
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La paternità è attribuita a RF, e per quanto riguarda la schematizzazione della frode, si ritiene che non possa verificarsi, se non esiste una rappresentazione del risultato che è la base, in modo che il volere il risultato sarà una conseguenza della rappresentazione Questo è l antecedente. Si stima che la bozza di F possa servire per il finalismo, se in esso vi è una rappresentazione dello scopo proposto di attuare l azione sfruttando le leggi causali, ma poiché l autore sopra menzionato studia l intento come parte della colpa, il finalismo si conclude per non aver accettato la teoria della rappresentazione.
VV è considerato un seguace della teoria della rappresentazione, senza trascurare completamente la presenza della volontà. In onore della verità c è una confluenza nel cercare una posizione eclittica perché non esiste un affermazione assoluta e categorica, per mezzo della quale l intento si basa solo sulla volontà priva di rappresentanza, né un affermazione categorica che può validamente sostenere che solo la rappresentazione è sufficiente per integrare l intento, perché quale sarà la rappresentazione di un risultato se non c è realizzazione della volontà
Teoria eclittica
Prende come elementi dell intento tanto la volontà quanto la rappresentazione ed è nella nostra comprensione quello di una maggiore accettazione da parte di entrambi i causalisti come per i finalisti, poiché i due elementi sono integrati, -la volontà senza rappresentazione non è, propriamente, una volontà, ma un atto istintivo, uno spasmo muscolare. Una rappresentazione senza volontà è solo un fenomeno psichico, che non può causare un atto maligno- , (C ,.). SR (Manual of Criminal Law, I,) si astiene dalla teoria eclittica e anche quando tratta la frode come parte integrante della colpa, afferma che due elementi lo costituiscono -l elemento intellettuale, che consiste nella rappresentazione precoce del fatto tipico; e l elemento volitivo che consiste nella volontà diretta a realizzare il fatto tipico che il soggetto è stato rappresentato -. Il PF. C quando si riferisce agli elementi psicologici dell intento e del seguace come è della scuola finalista si riferisce all elemento intellettuale, vale a dire -quelli di ordine cognitivo che attraverso le rappresentazioni mentali informano l autore sulla realtà dell atto che sta eseguendo-, e l elemento volitiva -che disciplina le forze del volere in una certa direzione-.
J de A, studia la frode insieme alla colpa come specie di colpa (Trattato ... V, e), -entrambi hanno qualcosa in comune tra loro che serve ad affermare che appartengono al genere della colpa; o detto in altre parole che integri la sua teoria generale -, insiste quindi sul fatto che l intenzione è l espressione più genuina della colpa, la sua specie più grave, e in termini di struttura dell intenzione sebbene la metta in colpa - cosa che non abbiamo ammesso -, È a favore della tesi sincretica o conciliante, in cui le teorie della volontà e della rappresentazione sono combinate, formulando una lunga definizione che trascriviamo -la produzione di un risultato tipicamente illegale (o l omissione di un azione prevista) è dolorosa-, quando è fatto con la conoscenza delle circostanze di fatto che si adattano al tipo e al corso essenziale della relazione causale tra la manifestazione della volontà e il cambiamento nel mondo e xterior (o la sua non mutazione), con la consapevolezza che un dovere è infranto, disposto a compiere l atto (o omettere la dovuta azione) e con la rappresentazione del risultato (o la conseguenza del non fare) che si desidera, o consenso -. La definizione di cui sopra risponde all interesse confessato di J de A stesso di integrare le due teorie, nonché l intento diretto e l eventuale comprendere il fare e non fare concretamente la sua chiara posizione tradizionalista, poiché un elemento dell intento sottolinea la consapevolezza che il dovere è infranto, il che equivale a riferirsi alla consapevolezza dell illegittimità o dell illegalità, che nella nostra posizione non fa parte della struttura dell intento ma della colpa.